In breve
- Contratto d'opera: lavoro prevalentemente proprio, senza subordinazione.
- Appalto: se c'è un'organizzazione d'impresa, con regole e termini diversi.
- Vizi: denuncia entro otto giorni dalla scoperta, azione entro un anno dalla consegna.
- Recesso: il committente può recedere pagando spese, lavoro e mancato guadagno.
- Professionisti: senza iscrizione all'albo niente azione per il compenso.
Contratto d'opera o appalto?
«Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.»
La differenza con l'appalto sta nell'organizzazione: l'appaltatore assume il lavoro «con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio» (art. 1655 c.c.), mentre il prestatore d'opera lavora in prevalenza personalmente, come l'artigiano o il piccolo imprenditore. Se prevale la materia fornita rispetto al lavoro, si applicano le norme sulla vendita (art. 2223). La qualificazione conta soprattutto per i vizi: nell'appalto la denuncia si fa in sessanta giorni e l'azione dura due anni, nel contratto d'opera i termini sono molto più brevi.
Esecuzione, compenso e vizi
| Tema | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Lavoro non a regola d'arte in corso d'opera | Termine congruo per rimediare, poi recesso e danni | Art. 2224 |
| Corrispettivo non pattuito | Secondo tariffe o usi; altrimenti lo fissa il giudice | Art. 2225 |
| Accettazione dell'opera | Libera dai vizi noti o facilmente riconoscibili, salvo occultamento doloso | Art. 2226, c. 1 |
| Vizi occulti | Denuncia entro otto giorni dalla scoperta; azione entro un anno dalla consegna | Art. 2226, c. 2 |
| Rimedi | Eliminazione a spese del prestatore, riduzione del prezzo, risoluzione se l'opera è del tutto inadatta, danni per colpa | Artt. 2226, 1668 |
| Recesso del committente | Sempre possibile, indennizzando spese, lavoro eseguito e mancato guadagno | Art. 2227 |
| Impossibilità senza colpa | Compenso per l'utilità della parte compiuta | Art. 2228 |
I termini per i vizi sono brevi e decisivi: chi riceve un mobile, un impianto o un lavoro fatto male deve controllarlo subito, contestare per iscritto con fotografie e descrizione dei difetti e, se non arriva una soluzione, agire entro l'anno dalla consegna. Nelle liti la prova tecnica si ottiene spesso con un accertamento tecnico preventivo.
Le professioni intellettuali
Avvocati, commercialisti, ingegneri, medici liberi professionisti e le altre professioni intellettuali seguono regole proprie: l'iscrizione all'albo quando è richiesta, senza la quale non si ha azione per il compenso (artt. 2229 e 2231 c.c.); l'esecuzione personale, con sostituti e ausiliari sotto la propria responsabilità (art. 2232); il compenso pattuito o determinato dal giudice sentito l'ordine, con patti scritti a pena di nullità per gli avvocati (art. 2233); la responsabilità limitata al dolo e alla colpa grave per i problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236); il recesso sempre possibile per il cliente e solo per giusta causa per il professionista (art. 2237). Si vedano le pagine sul contratto con il professionista e sulla responsabilità professionale.
- Mettere per iscritto opera, materiali, tempi e prezzo.
- Controllare il lavoro alla consegna, prima di accettarlo.
- Denunciare i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta, per iscritto.
- Agire entro un anno dalla consegna se il difetto non viene eliminato.
- Recedere con una comunicazione scritta, mettendo in conto l'indennizzo.
Domande frequenti
L'artigiano che mi ha fatto la cucina ha lavorato male: entro quando devo contestare?
Qual è la differenza tra contratto d'opera e appalto?
Posso interrompere il lavoro a metà?
Il professionista può chiedermi il compenso anche se non era iscritto all'albo?
Fonti normative
- Art. 2222 c.c. — Contratto d'opera
- Art. 2224 c.c. — Esecuzione dell'opera
- Art. 2226 c.c. — Difformità e vizi dell'opera
- Art. 2227 c.c. — Recesso unilaterale
- Art. 2233 c.c. — Compenso del professionista
- Art. 2237 c.c. — Recesso nelle professioni intellettuali
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Autonomi, agenti e collaboratoriIl contratto d'opera professionaleArtt. 2229-2238 c.c.: preventivo scritto obbligatorio (art. 9 D.L. 1/2012), compenso, acconti, recesso del cliente e del professionista, responsabilità.
- ContrattiL'appalto privato: vizi, difformità, ritardiVizi e difformità nei lavori edili: denuncia entro 60 giorni, azione entro 2 anni, garanzia decennale per i gravi difetti, riduzione del prezzo, rifacimento.
- Risarcimento del dannoI danni causati da avvocato, notaio, commercialista: la responsabilità professionaleArtt. 1176 c. 2 e 2236 c.c.: colpa lieve salvo problemi di speciale difficoltà, giudizio prognostico sul «se avesse fatto bene», perdita di chance, 10 anni, polizza.
- ContrattiInadempimento e risoluzione del contrattoInadempimento e risoluzione (artt. 1218, 1453-1461 c.c.): messa in mora, diffida di 15 giorni, clausola risolutiva, termine essenziale, eccezione, danni, caparra, prova.
- ContrattiIl recesso dal contrattoArt. 1373 c.c.: recesso legale e convenzionale, contratti di durata, caparra penitenziale, consumatore (14 giorni), telefonia (DL 7/2007), RC auto.
- ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaLa prescrizione (artt. 2934-2963 c.c.): regola dei 10 anni, termini brevi in tabella (affitti, interessi, stipendi, bollette, multe, danni), sospensione, interruzione.
- Costi e gratuito patrocinioSe vinco, chi paga il mio avvocato?La condanna alle spese (art. 91 c.p.c.) copre i parametri, non tutta la parcella: compensazione, liquidazione, quota lite vietata, gratuito patrocinio, assolti.
- ContrattiCome si interpreta un contrattoSenso letterale e comune intenzione, comportamento delle parti, clausole lette insieme, buona fede, conservazione, clausole ambigue contro chi le ha scritte, consumatore.