In breve
- Tutto telematico: depositi, firme digitali, comunicazioni via PEC, fascicolo informatico.
- Formweb: dal 1° febbraio 2026 è il canale ordinario; la PEC solo per problemi tecnici.
- Orari: entro le 24 del giorno di scadenza; entro le 12 per i depositi prima di una camera di consiglio.
- Formati: atti in PDF testuale, niente scansioni; firma PAdES.
- Da remoto: solo nei casi previsti, con avviso tre giorni prima.
Depositi, formati e firme
«I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. [...] Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.»
Le regole di dettaglio sono dettate dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, modificato dal decreto 9 maggio 2025 (art. 13 delle norme di attuazione del codice). Dal 1° febbraio 2026 si deposita con Formweb, che genera il riepilogo del deposito da firmare in formato PAdES; la PEC è ammessa solo per comprovate ragioni tecniche e il vecchio upload dal sito è stato eliminato. Gli atti vanno redatti in PDF ottenuto da un documento di testo, senza scansioni e senza collegamenti ipertestuali, salvo quelli per la ricerca e la navigazione interna; per gli allegati sono ammessi anche immagini, file di posta elettronica e archivi compressi. Gli atti devono essere chiari e sintetici: chi supera senza autorizzazione i limiti di lunghezza fissati per decreto può essere condannato a pagare fino al doppio del contributo unificato (art. 3, c. 2, c.p.a. e art. 13-ter delle norme di attuazione).
Orari, fascicolo e udienze
| Situazione | Regola |
|---|---|
| Deposito con Formweb | Tempestivo se la ricevuta di invio è generata entro le 24 del giorno di scadenza |
| Messaggio di mancato deposito | Ripetere il deposito e allegare messaggio e prima ricevuta per la rimessione in termini |
| Deposito fino al giorno prima della camera di consiglio | Entro le ore 12 dell'ultimo giorno |
| File oltre i limiti di dimensione | Dividerlo o comprimerlo; la carta solo su ordine o autorizzazione del giudice |
| Udienza da remoto | Avviso tre giorni prima; passaggio in decisione chiedibile fino alle 12 del terzo giorno precedente |
Il fascicolo è interamente informatico: lo consultano i difensori con procura, i domiciliatari, le parti personalmente, i collaboratori indicati dai difensori sotto la loro responsabilità e, con autorizzazione del giudice, chi vuole intervenire nel giudizio; gli accessi vengono registrati. Le comunicazioni della segreteria arrivano alla PEC dei difensori (art. 136, c. 1, c.p.a.). Le udienze straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato si tengono in camera di consiglio da remoto (art. 87, c. 4-bis); il luogo da cui ci si collega è considerato aula di udienza. Per i termini del giudizio si vedano le pagine sul ricorso al TAR, sui tempi del TAR e sulle misure cautelari.
- Preparare gli atti in PDF testuale e i documenti nei formati ammessi.
- Firmare digitalmente atti, procura e riepilogo del deposito.
- Depositare con Formweb senza aspettare le ultime ore.
- Controllare la PEC di esito del deposito entro il giorno lavorativo successivo.
- Seguire il fascicolo e le comunicazioni della segreteria fino alla decisione.
Domande frequenti
Come si deposita oggi un ricorso al TAR?
Fino a che ora si può depositare l'ultimo giorno?
Il documento è troppo pesante: posso depositarlo su carta?
Si può discutere la causa in videoconferenza?
Fonti normative
- Art. 136 c.p.a. — Comunicazioni e depositi informatici
- Art. 87 c.p.a. — Udienze pubbliche e camerali
- Art. 3 c.p.a. — Motivazione e sinteticità degli atti
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
- TAR e Consiglio di StatoQuanto dura un ricorso al TARDati 2025: cautelare in 41 giorni, appalti 107 (TAR) e 157 (CdS), pendenze per sede; istanza di prelievo, sentenza breve (art. 60), legge Pinto oltre 3 anni.
- TAR e Consiglio di StatoQuanto costa un ricorso al TAR: contributo unificato e speseArt. 13 c. 6-bis DPR 115/2002: 650 euro ordinario, 300 per accesso, silenzio e ottemperanza, 1.800 riti abbreviati, 2.000-6.000 appalti, pubblico impiego dimezzato.
- TAR e Consiglio di StatoLa sospensiva al TAR: cautelare collegiale, monocratica, ante causamLa sospensiva al TAR (artt. 55-62 c.p.a.): pregiudizio grave e fumus, camera di consiglio dopo 20 giorni, decreto monocratico, ante causam, appello in 30 giorni.
- TAR e Consiglio di StatoL'appello al Consiglio di StatoL'appello contro la sentenza del TAR: 60 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione, deposito in 30 giorni, censure specifiche, divieto di nova, sospensiva.
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso straordinario (già al Presidente della Repubblica)Il ricorso straordinario (DPR 1199/1971): atti definitivi, 120 giorni, alternativo al TAR, dal 2026 decreto del Presidente del Consiglio di Stato, trasposizione.
- TAR e Consiglio di StatoIl giudizio di ottemperanza: quando la PA non esegue la sentenzaRicorso ex artt. 112-114 c.p.a. per sentenze del giudice amministrativo e ordinario, commissario ad acta, penalità di mora, atti elusivi nulli.
- TAR e Consiglio di StatoIl silenzio della pubblica amministrazione: il ricorso contro l'inerziaTermini del procedimento, silenzio-inadempimento, diffida facoltativa, ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. entro un anno, commissario ad acta, silenzio-assenso e rigetto, indennizzo e risarcimento.