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ProceduraDiritto amministrativo · TAR e Consiglio di Stato

Il processo amministrativo telematico (PAT)

Davanti al TAR e al Consiglio di Stato tutto passa per via telematica: ricorsi, memorie, documenti, comunicazioni della segreteria e fascicolo. Dal 1° febbraio 2026 il canale ordinario di deposito è l'interfaccia web Formweb, mentre la PEC resta solo come alternativa quando Formweb non funziona. Un file nel formato sbagliato o un deposito arrivato dopo l'orario utile può costare caro. Questa pagina spiega le regole su depositi, formati e firme, gli orari, l'accesso al fascicolo e le udienze da remoto.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Tutto telematico: depositi, firme digitali, comunicazioni via PEC, fascicolo informatico.
  • Formweb: dal 1° febbraio 2026 è il canale ordinario; la PEC solo per problemi tecnici.
  • Orari: entro le 24 del giorno di scadenza; entro le 12 per i depositi prima di una camera di consiglio.
  • Formati: atti in PDF testuale, niente scansioni; firma PAdES.
  • Da remoto: solo nei casi previsti, con avviso tre giorni prima.

Depositi, formati e firme

Art. 136, c. 2 e 2-bis, c.p.a.

«I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. [...] Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.»

Le regole di dettaglio sono dettate dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, modificato dal decreto 9 maggio 2025 (art. 13 delle norme di attuazione del codice). Dal 1° febbraio 2026 si deposita con Formweb, che genera il riepilogo del deposito da firmare in formato PAdES; la PEC è ammessa solo per comprovate ragioni tecniche e il vecchio upload dal sito è stato eliminato. Gli atti vanno redatti in PDF ottenuto da un documento di testo, senza scansioni e senza collegamenti ipertestuali, salvo quelli per la ricerca e la navigazione interna; per gli allegati sono ammessi anche immagini, file di posta elettronica e archivi compressi. Gli atti devono essere chiari e sintetici: chi supera senza autorizzazione i limiti di lunghezza fissati per decreto può essere condannato a pagare fino al doppio del contributo unificato (art. 3, c. 2, c.p.a. e art. 13-ter delle norme di attuazione).

Orari, fascicolo e udienze

SituazioneRegola
Deposito con FormwebTempestivo se la ricevuta di invio è generata entro le 24 del giorno di scadenza
Messaggio di mancato depositoRipetere il deposito e allegare messaggio e prima ricevuta per la rimessione in termini
Deposito fino al giorno prima della camera di consiglioEntro le ore 12 dell'ultimo giorno
File oltre i limiti di dimensioneDividerlo o comprimerlo; la carta solo su ordine o autorizzazione del giudice
Udienza da remotoAvviso tre giorni prima; passaggio in decisione chiedibile fino alle 12 del terzo giorno precedente

Il fascicolo è interamente informatico: lo consultano i difensori con procura, i domiciliatari, le parti personalmente, i collaboratori indicati dai difensori sotto la loro responsabilità e, con autorizzazione del giudice, chi vuole intervenire nel giudizio; gli accessi vengono registrati. Le comunicazioni della segreteria arrivano alla PEC dei difensori (art. 136, c. 1, c.p.a.). Le udienze straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato si tengono in camera di consiglio da remoto (art. 87, c. 4-bis); il luogo da cui ci si collega è considerato aula di udienza. Per i termini del giudizio si vedano le pagine sul ricorso al TAR, sui tempi del TAR e sulle misure cautelari.

  1. Preparare gli atti in PDF testuale e i documenti nei formati ammessi.
  2. Firmare digitalmente atti, procura e riepilogo del deposito.
  3. Depositare con Formweb senza aspettare le ultime ore.
  4. Controllare la PEC di esito del deposito entro il giorno lavorativo successivo.
  5. Seguire il fascicolo e le comunicazioni della segreteria fino alla decisione.

Domande frequenti

Come si deposita oggi un ricorso al TAR?
Dal 1° febbraio 2026 il deposito del ricorso, degli atti successivi e dei documenti avviene esclusivamente per via telematica tramite l'interfaccia Formweb, che genera un riepilogo del deposito da firmare digitalmente in formato PAdES; la PEC si può usare solo se Formweb non è utilizzabile per comprovate ragioni tecniche (art. 9 delle regole tecnico-operative, decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 come modificato il 9 maggio 2025). Tutti gli atti vanno firmati digitalmente (art. 136, c. 2-bis, c.p.a.).
Fino a che ora si può depositare l'ultimo giorno?
Il deposito con Formweb è tempestivo se la ricevuta di invio viene generata entro le ore 24 del giorno di scadenza; se entro le 24 del giorno lavorativo successivo arriva un messaggio di mancato deposito, bisogna ripetere il deposito e allegare il messaggio e la prima ricevuta per chiedere la rimessione in termini. Quando il codice consente di depositare fino al giorno prima di una camera di consiglio, il deposito telematico va fatto entro le ore 12 dell'ultimo giorno.
Il documento è troppo pesante: posso depositarlo su carta?
Di regola no: il superamento dei limiti di dimensione non è una ragione eccezionale, salvo che il file non si possa in alcun modo dividere o comprimere. Il deposito in copia cartacea o su supporto diverso è possibile solo se il giudice lo ordina o lo autorizza per eccezionali e comprovate ragioni tecniche; il presidente può anche dispensare dal deposito telematico per particolari ragioni di riservatezza (art. 136, c. 2, c.p.a.).
Si può discutere la causa in videoconferenza?
Solo quando l'udienza si svolge da remoto nei casi previsti, come le udienze straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato, che si tengono in camera di consiglio da remoto (art. 87, c. 4-bis, c.p.a.). La segreteria comunica almeno tre giorni prima l'ora e il collegamento; in alternativa il difensore può chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno precedente l'udienza, ed è considerato presente a ogni effetto (art. 13-quater delle norme di attuazione).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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