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GuidaDiritto penale · Reati informatici

Registrare una conversazione o una telefonata: quando è lecito

Registrare con il telefono il capo che fa pressioni, l'ex che minaccia, la riunione in cui si decide qualcosa di importante: è una pratica diffusa, e in molti casi è lecita. La regola decisiva è se si partecipa alla conversazione. Chi registra un colloquio a cui prende parte non commette un'intercettazione e può usare la registrazione come prova; chi registra gli altri, o spia nella vita privata in casa altrui, commette invece un reato. Questa pagina spiega i limiti, l'uso nel processo e che cosa succede se la registrazione viene diffusa.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Chi partecipa alla conversazione può registrarla, anche di nascosto.
  • Chi non partecipa e registra gli altri rischia un reato, al telefono e in casa.
  • In casa: vietato captare la vita privata a cui non si prende parte.
  • Prova: utilizzabile nel processo penale e civile, con il file originale.
  • Diffusione: può essere illecita anche se la registrazione era lecita.

La regola: chi partecipa può registrare

Per le Sezioni Unite la registrazione di una conversazione fatta da uno degli interlocutori, anche all'insaputa degli altri, non è un'intercettazione, perché manca il terzo che si intromette dall'esterno in un ambito privato (Cass. SU 36747/2003). È una memorizzazione fonica di un fatto storico, di cui l'autore può disporre anche a fini di prova (Cass. 16886/2007), e resta tale anche se chi registra ha già denunciato i fatti (Cass. 6339/2013). Se invece è la polizia a organizzare la registrazione tramite un interlocutore, serve un provvedimento motivato del pubblico ministero (Cass. 7035/2014).

SituazioneLecita?Fonte
Registro una telefonata o un colloquio a cui partecipoSìCass. SU 36747/2003
Lascio il telefono a registrare in casa quando esco dalla stanzaNo: interferenza nella vita privataArt. 615-bis c.p.
Ascolto o registro telefonate tra altre personeNo: cognizione illecita di comunicazioniArt. 617 c.p.
Registro la vita privata dei familiari in casa, senza partecipareNo, anche nel proprio domicilioCass. 12713/2023, 39550/2024
Filmo scene a cui partecipo in una casa in cui sono lecitamente presenteNon è interferenza illecitaCass. 27160/2018
Registro una riunione di lavoro a cui prendo parteSì: non è un'intercettazioneCass. SU 36747/2003
Art. 615-bis, c. 1, c.p.

«Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.»

L'uso come prova e la diffusione

Nel processo penale la registrazione è una prova documentale (art. 234 c.p.p.; Cass. 27569/2025), a condizione che sia certo che l'abbia fatta un partecipante: altrimenti è un'intercettazione inutilizzabile (Cass. 5782/2019). Va prodotto il file o il supporto originale, per verificarne provenienza e attendibilità (Cass. 49016/2017). Nel processo civile le registrazioni fanno piena prova se la controparte non ne disconosce la conformità ai fatti (art. 2712 c.c.; Cass. 22290/2024 e 30977/2024), con un disconoscimento chiaro, circostanziato e tempestivo (Cass. 9526/2010).

Diverso è diffondere la registrazione: pubblicarla o farla circolare può integrare la diffamazione, il trattamento illecito di dati nei casi dell'art. 167 del codice privacy o, se riguarda la vita privata in un domicilio, il reato dell'art. 615-bis, c. 2. Sui controlli del datore di lavoro si veda la pagina sui controlli a distanza; sulle intercettazioni vere e proprie quella sull'intercettazione illecita.

  1. Registrare solo conversazioni a cui si partecipa, senza lasciare dispositivi accesi in assenza.
  2. Conservare il file originale con data e ora, senza modificarlo.
  3. Fare una copia di sicurezza e annotare chi era presente.
  4. Consegnare la registrazione al difensore o alla polizia, non ai social.
  5. Chiedere una trascrizione e, se contestata, una consulenza sull'integrità del file.

Domande frequenti

Posso registrare di nascosto una conversazione a cui partecipo?
Sì. Per le Sezioni Unite la registrazione fatta da uno degli interlocutori, anche all'insaputa degli altri, non è un'intercettazione, perché manca un terzo che si intromette dall'esterno (Cass. SU 36747/2003): è la memorizzazione di un fatto storico di cui chi registra può disporre, anche come prova (Cass. 16886/2007). Vale per i colloqui di persona e per le telefonate.
E se registro una conversazione tra altre persone?
Può essere un reato. Prendere fraudolentemente cognizione di comunicazioni telefoniche tra altri è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni (art. 617 c.p.); registrare con strumenti di ripresa la vita privata altrui in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora è punito da sei mesi a quattro anni (art. 615-bis). La Cassazione ritiene il reato possibile anche nella propria casa, se chi registra non partecipa al momento captato (Cass. 12713/2023 e 39550/2024).
La registrazione vale come prova in tribunale?
Nel processo penale è una prova documentale, utilizzabile se è certo che l'abbia fatta un partecipante (Cass. 5782/2019), e va prodotto il supporto originale per verificarne l'attendibilità (Cass. 49016/2017). Nel processo civile le registrazioni fanno piena prova se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce in modo chiaro e tempestivo la conformità ai fatti (art. 2712 c.c.; Cass. 22290/2024 e 9526/2010).
Posso pubblicare la registrazione sui social?
È molto diverso dall'usarla per difendersi. Diffondere a terzi o in rete una conversazione registrata può ledere la riservatezza delle persone coinvolte, integrare una diffamazione o, nei casi previsti, il trattamento illecito di dati (art. 167 D.Lgs. 196/2003); se riguarda la vita privata in un domicilio ed è stata ottenuta illecitamente, la diffusione è punita come l'interferenza (art. 615-bis, c. 2, c.p.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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