In breve
- Chi partecipa alla conversazione può registrarla, anche di nascosto.
- Chi non partecipa e registra gli altri rischia un reato, al telefono e in casa.
- In casa: vietato captare la vita privata a cui non si prende parte.
- Prova: utilizzabile nel processo penale e civile, con il file originale.
- Diffusione: può essere illecita anche se la registrazione era lecita.
La regola: chi partecipa può registrare
Per le Sezioni Unite la registrazione di una conversazione fatta da uno degli interlocutori, anche all'insaputa degli altri, non è un'intercettazione, perché manca il terzo che si intromette dall'esterno in un ambito privato (Cass. SU 36747/2003). È una memorizzazione fonica di un fatto storico, di cui l'autore può disporre anche a fini di prova (Cass. 16886/2007), e resta tale anche se chi registra ha già denunciato i fatti (Cass. 6339/2013). Se invece è la polizia a organizzare la registrazione tramite un interlocutore, serve un provvedimento motivato del pubblico ministero (Cass. 7035/2014).
| Situazione | Lecita? | Fonte |
|---|---|---|
| Registro una telefonata o un colloquio a cui partecipo | Sì | Cass. SU 36747/2003 |
| Lascio il telefono a registrare in casa quando esco dalla stanza | No: interferenza nella vita privata | Art. 615-bis c.p. |
| Ascolto o registro telefonate tra altre persone | No: cognizione illecita di comunicazioni | Art. 617 c.p. |
| Registro la vita privata dei familiari in casa, senza partecipare | No, anche nel proprio domicilio | Cass. 12713/2023, 39550/2024 |
| Filmo scene a cui partecipo in una casa in cui sono lecitamente presente | Non è interferenza illecita | Cass. 27160/2018 |
| Registro una riunione di lavoro a cui prendo parte | Sì: non è un'intercettazione | Cass. SU 36747/2003 |
«Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.»
L'uso come prova e la diffusione
Nel processo penale la registrazione è una prova documentale (art. 234 c.p.p.; Cass. 27569/2025), a condizione che sia certo che l'abbia fatta un partecipante: altrimenti è un'intercettazione inutilizzabile (Cass. 5782/2019). Va prodotto il file o il supporto originale, per verificarne provenienza e attendibilità (Cass. 49016/2017). Nel processo civile le registrazioni fanno piena prova se la controparte non ne disconosce la conformità ai fatti (art. 2712 c.c.; Cass. 22290/2024 e 30977/2024), con un disconoscimento chiaro, circostanziato e tempestivo (Cass. 9526/2010).
Diverso è diffondere la registrazione: pubblicarla o farla circolare può integrare la diffamazione, il trattamento illecito di dati nei casi dell'art. 167 del codice privacy o, se riguarda la vita privata in un domicilio, il reato dell'art. 615-bis, c. 2. Sui controlli del datore di lavoro si veda la pagina sui controlli a distanza; sulle intercettazioni vere e proprie quella sull'intercettazione illecita.
- Registrare solo conversazioni a cui si partecipa, senza lasciare dispositivi accesi in assenza.
- Conservare il file originale con data e ora, senza modificarlo.
- Fare una copia di sicurezza e annotare chi era presente.
- Consegnare la registrazione al difensore o alla polizia, non ai social.
- Chiedere una trascrizione e, se contestata, una consulenza sull'integrità del file.
Domande frequenti
Posso registrare di nascosto una conversazione a cui partecipo?
E se registro una conversazione tra altre persone?
La registrazione vale come prova in tribunale?
Posso pubblicare la registrazione sui social?
Fonti normative
- Art. 617 c.p. — Cognizione illecita di comunicazioni telefoniche
- Art. 615-bis c.p. — Interferenze illecite nella vita privata
- Art. 234 c.p.p. — Prova documentale
- Art. 2712 c.c. — Riproduzioni meccaniche
- Art. 167 D.Lgs. 196/2003 — Trattamento illecito di dati
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati informaticiIntercettazione illecita di comunicazioni informatiche (art. 617-quater c.p.)Spiare chat, email e chiamate con app spia o keylogger: art. 617-quater c.p. (da 1 anno e 6 mesi a 5 anni), installazione (617-bis, 617-quinquies), accesso, prove.
- Reati informaticiLa diffamazione online: social, recensioni, gruppi WhatsAppPost pubblico = diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (6 mesi-3 anni o multa); gruppi chiusi, recensioni tra critica e reato, querela in 3 mesi, prova.
- Mobbing, sicurezza e discriminazioniControlli a distanza, telecamere, GPS, email: che cosa può fare il datoreArt. 4 Statuto dei lavoratori: accordo sindacale o autorizzazione INL, strumenti di lavoro, informativa, controlli difensivi, sanzioni, prove inutilizzabili.
- Privacy e GDPRIl reclamo al Garante privacyIl reclamo al Garante (art. 77 GDPR, artt. 141-143 Codice privacy): contenuto, modello e PEC, informazione entro 3 mesi e decisione entro 9, poteri e sanzioni.
- Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
- Reati contro la personaRevenge porn: la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.)La diffusione illecita di immagini intime (art. 612-ter c.p.): chi risponde, pena da 1 a 6 anni, aggravanti, querela entro 6 mesi, segnalazione al Garante in 48 ore.
- Il procedimento penaleLa denuncia: come si fa e che cosa succede dopoLa denuncia: chi può farla, a voce o per iscritto, in procura o alla polizia; differenze con la querela e i suoi 3 mesi; che cosa scrivere; iscrizione, indagini.
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