Vai al contenuto
avvocato.cocontatta un avvocato Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaDiritto penale · Reati stradali

Monopattini e bici elettriche: obblighi, sanzioni e guida in ebbrezza

Il monopattino elettrico è diventato un mezzo di trasporto quotidiano, e le regole sono cambiate molto: casco obbligatorio per tutti, contrassegno identificativo, assicurazione, divieto di circolare fuori dalle strade urbane. E chi guida un monopattino o una bicicletta dopo aver bevuto rischia lo stesso processo penale di un automobilista. Questa pagina spiega che cosa si può e non si può fare, le multe, le regole per i minorenni, la confisca e le differenze con le biciclette a pedalata assistita.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Casco: obbligatorio per tutti; età minima 14 anni.
  • Contrassegno: dal 16 maggio 2026; assicurazione RC dal 16 luglio 2026.
  • Dove: solo strade urbane con limite fino a 50 km/h, mai sui marciapiedi.
  • Velocità: massimo 20 km/h, 6 km/h nelle aree pedonali.
  • Alcol: si applica l'art. 186 CdS, oltre 0,8 g/l è reato.

Le regole per i monopattini elettrici

Art. 1, cc. 75-octies, 75-novies e 75-terdecies, L. 160/2019

«I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. I conducenti dei monopattini hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080. [...] I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.»

Obbligo o divietoSanzioneComma
Casco, età, luci e giubbotto di notte, niente passeggeri, niente marciapiedi o contromano, due mani sul manubrio, strade e velocitàDa 50 a 250 euro75-sexies - 75-quaterdecies; 75-duodevicies
Monopattino non conforme (potenza, requisiti) o senza frecce e stopDa 200 a 800 euro75, 75-bis; 75-undevicies
Senza contrassegno, contrassegno non visibile o alterato, senza assicurazioneDa 100 a 400 euro75-quater; 75-undevicies
Motore termico o elettrico oltre 1 kWAnche confisca del mezzo75-vicies
Sosta sul marciapiede fuori dalle aree autorizzateSanzione prevista per ciclomotori e moto75-quinquiesdecies; 75-vicies semel

Il motore non può superare 0,50 kW e i mezzi devono avere frecce e luci di stop (cc. 75 e 75-bis). Per tutto ciò che la loro disciplina non prevede, i monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette (c. 75-quinquies). Le sanzioni si contestano con le regole del codice della strada (c. 75-vicies bis; si veda la pagina sul ricorso contro una multa). Le regole introdotte dalla riforma sono riassunte nella pagina sulla riforma del codice della strada.

Alcol, droga e incidenti

Chi guida un monopattino dopo aver bevuto commette il reato di guida in stato di ebbrezza alle stesse soglie previste per gli automobilisti: la Cassazione lo ha affermato per un monopattino, in forza dell'equiparazione alle biciclette (Cass. 37391/2025; si veda la pagina sulla guida in stato di ebbrezza). Lo stesso ragionamento si applica alla guida dopo l'uso di stupefacenti. In caso di incidente, i danni a terzi sono coperti dall'assicurazione RC del monopattino, obbligatoria ai sensi dell'art. 2054 c.c. (c. 75-vicies quinquies); per il risarcimento si veda la pagina sull'incidente stradale.

Bici elettriche e minorenni

Le biciclette a pedalata assistita sono velocipedi se il motore elettrico non supera 0,25 kW (0,5 kW per il trasporto di merci) e l'assistenza si riduce e si interrompe a 25 km/h o quando si smette di pedalare (art. 50 CdS): non servono patente, targa o assicurazione. Il pulsante che aziona il motore a pedali fermi è ammesso solo fino a 6 km/h; le bici che superano questi limiti non sono più considerate velocipedi. Per i minorenni, la sanzione amministrativa non si applica a chi non ha diciotto anni: ne risponde chi doveva sorvegliarlo, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto (art. 2 L. 689/1981); per i danni a terzi rispondono i genitori (si veda la pagina sulla responsabilità dei genitori).

  1. Controllare che il monopattino abbia potenza, frecce e stop a norma.
  2. Richiedere il contrassegno ed esporlo in modo visibile.
  3. Stipulare l'assicurazione RC e tenerne la prova.
  4. Usare sempre il casco e il giubbotto retroriflettente di notte.
  5. Non guidare dopo aver bevuto: si rischia il processo penale.

Domande frequenti

Il casco è obbligatorio anche per i maggiorenni?
Sì. Dopo la L. 177/2024 tutti i conducenti di monopattini devono indossare un casco conforme alle norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080 (art. 1, c. 75-novies, L. 160/2019); prima l'obbligo valeva solo per i minori di diciotto anni. La violazione è punita con una sanzione da 50 a 250 euro (c. 75-duodevicies).
Serve la targa e l'assicurazione per il monopattino?
Sì. I proprietari devono chiedere il contrassegno identificativo adesivo e non rimovibile ed esporlo in modo visibile (c. 75-vicies quater): l'obbligo decorre dal 16 maggio 2026. Il monopattino deve anche essere coperto da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (c. 75-vicies quinquies), obbligo che una circolare MIMIT-MIT ha fissato dal 16 luglio 2026. Chi circola senza contrassegno o senza assicurazione paga da 100 a 400 euro (c. 75-undevicies).
Guidare il monopattino ubriaco è reato?
Sì, alle stesse condizioni dell'automobilista. I monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi per quanto non previsto dalla loro disciplina (c. 75-quinquies) e l'art. 186 CdS si applica a chiunque guidi un veicolo: la Cassazione ha confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza di chi circolava in monopattino dopo aver bevuto e aveva causato un incidente (Cass. 37391/2025). Oltre 0,8 g/l il fatto è reato.
Un quattordicenne può usare il monopattino? E chi paga le multe?
Sì, dal compimento dei quattordici anni (c. 75-octies), con casco e nel rispetto delle altre regole. Il minore di diciotto anni non può essere sanzionato: della violazione risponde chi era tenuto a sorvegliarlo, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto (art. 2 L. 689/1981). Per i danni causati a terzi rispondono i genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme