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ReatoDiritto penale · Reati informatici

Deepfake e immagini generate con l'intelligenza artificiale: quali reati

Una foto trasformata in un nudo con un'app, un video in cui una persona sembra dire cose mai dette, una voce clonata per chiedere soldi ai parenti: dal 10 ottobre 2025 la diffusione di questi contenuti è un reato specifico, introdotto dalla legge sull'intelligenza artificiale, che si aggiunge a quelli già esistenti come la diffusione di immagini sessualmente esplicite, la diffamazione e la sostituzione di persona. Questa pagina spiega il nuovo art. 612-quater c.p., gli altri reati che possono concorrere, il caso dei minori e come si ottiene la rimozione dei contenuti.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Nuovo reato: diffondere contenuti falsi creati con l'IA, da 1 a 5 anni.
  • Dal 10 ottobre 2025: art. 612-quater c.p., introdotto dalla L. 132/2025.
  • Nudi falsi: possono concorrere revenge porn e diffamazione.
  • Minori: pornografia virtuale, punita come la pornografia minorile ridotta di un terzo.
  • Garante: segnalazione preventiva, decisione entro 48 ore.

Il nuovo reato

Art. 612-quater c.p.

«Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.»

Il reato richiede la diffusione senza consenso e un danno ingiusto alla persona rappresentata; creare il contenuto senza diffonderlo non basta per questo reato, ma può rilevare per altri. La stessa legge ha introdotto un'aggravante comune per i reati commessi con sistemi di intelligenza artificiale che abbiano costituito un mezzo insidioso, ostacolato la difesa o aggravato le conseguenze (art. 61, n. 11-undecies, c.p.).

Gli altri reati che possono concorrere

CasoReatoPena
Diffusione di un deepfake che danneggia la personaArt. 612-quater c.p.Da 1 a 5 anni
Immagini sessualmente esplicite destinate a restare private diffuse senza consensoArt. 612-ter c.p.Da 1 a 6 anni e multa, aumenti per partner ed ex
Contenuto che offende la reputazioneDiffamazione, art. 595 c.p.Aggravata se via internet
Profilo falso o voce clonata per ingannareSostituzione di persona, art. 494; truffa, art. 640Secondo il reato
Immagini sessuali di minori, anche virtualiPornografia virtuale, art. 600-quater.1Pene della pornografia minorile ridotte di un terzo

Per le immagini intime reali si veda la pagina sul revenge porn; per i minori quella sulla pornografia minorile; per gli attacchi alla reputazione quella sulla diffamazione online.

Rimozione e segnalazioni

Chi teme che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano vengano diffusi sulle piattaforme può segnalare il pericolo al Garante per la protezione dei dati personali, che decide entro quarantotto ore; per i minori la segnalazione può essere fatta dai genitori (art. 144-bis D.Lgs. 196/2003). Per gli altri contenuti si chiede la rimozione alle piattaforme con le procedure di segnalazione previste dal regolamento europeo sui servizi digitali e, se non basta, al giudice (si veda la pagina sulla rimozione dei contenuti).

  1. Salvare le prove: link, schermate con data, profili che hanno diffuso il contenuto.
  2. Segnalare il contenuto alla piattaforma e chiederne la rimozione.
  3. Rivolgersi al Garante privacy per il materiale sessualmente esplicito.
  4. Presentare querela in tempo: tre mesi di regola, sei per le immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter).
  5. Chiedere il risarcimento del danno, anche costituendosi parte civile.

Domande frequenti

Diffondere un deepfake è reato?
Sì, se causa un danno ingiusto alla persona rappresentata. Dal 10 ottobre 2025 chi cede, pubblica o diffonde senza consenso immagini, video o voci falsificati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, idonei a ingannare sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (art. 612-quater c.p., introdotto dalla L. 132/2025). Si procede a querela, ma d'ufficio se la vittima è incapace per età o infermità, se è una pubblica autorità colpita per le sue funzioni o se il fatto è connesso a un altro delitto procedibile d'ufficio.
Hanno creato un mio falso nudo con un'app: che reati ci sono?
Oltre al nuovo art. 612-quater, se le immagini sono sessualmente esplicite e vengono diffuse si può configurare anche la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.), con pene aumentate se l'autore è un partner o un ex o se usa strumenti informatici, e la diffamazione (art. 595). Se si teme la pubblicazione si può segnalare il pericolo al Garante privacy, che decide entro quarantotto ore (art. 144-bis D.Lgs. 196/2003).
E se il deepfake riguarda un minore?
Il materiale pornografico realizzato con immagini di minori, anche virtuali e ottenute con tecniche di elaborazione grafica che fanno apparire vere situazioni non reali, è punito con le pene della pornografia minorile, diminuite di un terzo (art. 600-quater.1 c.p.). La segnalazione al Garante può essere fatta anche dai genitori (art. 144-bis, c. 2, D.Lgs. 196/2003).
Una voce clonata ha chiesto soldi a mia madre fingendosi me: che reato è?
Di regola truffa, eventualmente con sostituzione di persona (artt. 640 e 494 c.p.), e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale può aggravare la pena quando ha costituito un mezzo insidioso o ha ostacolato la difesa della vittima (art. 61, n. 11-undecies, c.p.). Conviene denunciare subito e bloccare i pagamenti.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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