In breve
- Nuovo reato: diffondere contenuti falsi creati con l'IA, da 1 a 5 anni.
- Dal 10 ottobre 2025: art. 612-quater c.p., introdotto dalla L. 132/2025.
- Nudi falsi: possono concorrere revenge porn e diffamazione.
- Minori: pornografia virtuale, punita come la pornografia minorile ridotta di un terzo.
- Garante: segnalazione preventiva, decisione entro 48 ore.
Il nuovo reato
«Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.»
Il reato richiede la diffusione senza consenso e un danno ingiusto alla persona rappresentata; creare il contenuto senza diffonderlo non basta per questo reato, ma può rilevare per altri. La stessa legge ha introdotto un'aggravante comune per i reati commessi con sistemi di intelligenza artificiale che abbiano costituito un mezzo insidioso, ostacolato la difesa o aggravato le conseguenze (art. 61, n. 11-undecies, c.p.).
Gli altri reati che possono concorrere
| Caso | Reato | Pena |
|---|---|---|
| Diffusione di un deepfake che danneggia la persona | Art. 612-quater c.p. | Da 1 a 5 anni |
| Immagini sessualmente esplicite destinate a restare private diffuse senza consenso | Art. 612-ter c.p. | Da 1 a 6 anni e multa, aumenti per partner ed ex |
| Contenuto che offende la reputazione | Diffamazione, art. 595 c.p. | Aggravata se via internet |
| Profilo falso o voce clonata per ingannare | Sostituzione di persona, art. 494; truffa, art. 640 | Secondo il reato |
| Immagini sessuali di minori, anche virtuali | Pornografia virtuale, art. 600-quater.1 | Pene della pornografia minorile ridotte di un terzo |
Per le immagini intime reali si veda la pagina sul revenge porn; per i minori quella sulla pornografia minorile; per gli attacchi alla reputazione quella sulla diffamazione online.
Rimozione e segnalazioni
Chi teme che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano vengano diffusi sulle piattaforme può segnalare il pericolo al Garante per la protezione dei dati personali, che decide entro quarantotto ore; per i minori la segnalazione può essere fatta dai genitori (art. 144-bis D.Lgs. 196/2003). Per gli altri contenuti si chiede la rimozione alle piattaforme con le procedure di segnalazione previste dal regolamento europeo sui servizi digitali e, se non basta, al giudice (si veda la pagina sulla rimozione dei contenuti).
- Salvare le prove: link, schermate con data, profili che hanno diffuso il contenuto.
- Segnalare il contenuto alla piattaforma e chiederne la rimozione.
- Rivolgersi al Garante privacy per il materiale sessualmente esplicito.
- Presentare querela in tempo: tre mesi di regola, sei per le immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter).
- Chiedere il risarcimento del danno, anche costituendosi parte civile.
Domande frequenti
Diffondere un deepfake è reato?
Hanno creato un mio falso nudo con un'app: che reati ci sono?
E se il deepfake riguarda un minore?
Una voce clonata ha chiesto soldi a mia madre fingendosi me: che reato è?
Fonti normative
- Art. 612-quater c.p. — Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale
- Art. 612-ter c.p. — Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
- Art. 600-quater.1 c.p. — Pornografia virtuale
- Art. 61 c.p. — Circostanze aggravanti comuni (n. 11-undecies)
- Art. 144-bis D.Lgs. 196/2003 — Revenge porn: segnalazione al Garante
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro la personaRevenge porn: la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.)La diffusione illecita di immagini intime (art. 612-ter c.p.): chi risponde, pena da 1 a 6 anni, aggravanti, querela entro 6 mesi, segnalazione al Garante in 48 ore.
- Reati informaticiLa diffamazione online: social, recensioni, gruppi WhatsAppPost pubblico = diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (6 mesi-3 anni o multa); gruppi chiusi, recensioni tra critica e reato, querela in 3 mesi, prova.
- Falso e fede pubblicaLa sostituzione di persona (art. 494 c.p.)Quando spacciarsi per un altro è reato: profili social con nome altrui, procedibilità d'ufficio, pena fino a un anno, concorso con truffa, artt. 495 e 496, difese.
- Reati sessualiPornografia minorile e detenzione di materiale pedopornograficoProduzione, diffusione, cessione, detenzione e accesso online a materiale con minori, immagini virtuali, foto tra ragazzi (SU 4616/2022), arresto e pene accessorie.
- Reputazione e contenuti onlineFar rimuovere un contenuto diffamatorio: piattaforme, DSA, giudiceCome far rimuovere un post, una recensione o un articolo diffamatorio: segnalazione DSA alla piattaforma, diffida e rettifica, Garante privacy e minori in 48 ore.
- Reputazione e contenuti onlineIl diritto all'oblio: deindicizzare e cancellare notizieIl diritto all'oblio: cancellazione (art. 17 GDPR), deindicizzazione dopo Google Spain, criteri del bilanciamento, archivi dei giornali.
- Reati informaticiIl furto di identità digitaleIl furto d'identità non è un reato autonomo: artt. 494, 640-ter c. 3, 615-ter e 615-quater c.p., art. 167 Codice privacy; che cosa deve fare la vittima.
- Reati informaticiIl cyberbullismo: rimedi e reatiL. 71/2017 modificata dalla L. 70/2024: istanza di oscuramento, Garante in 48 ore, ammonimento dai 14 anni, misure rieducative, reati, doveri di scuola e genitori.