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GuidaImmigrazione e cittadinanza · Protezione internazionale: i ricorsi

La protezione speciale: che cosa resta e come si chiede

La protezione speciale è la tutela che resta a chi non ha diritto all'asilo né alla protezione sussidiaria ma non può essere rimandato nel proprio Paese: perché rischierebbe torture o trattamenti inumani, o perché l'allontanamento violerebbe obblighi costituzionali e internazionali, come il rispetto della vita privata e familiare costruita in Italia. Il decreto del 2023 ne ha ristretto il testo, ma la Cassazione ha chiarito che la tutela della vita privata e familiare resta. Questa pagina spiega presupposti, procedura, permesso, rinnovo e ricorso.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Quando: rischio di tortura o trattamenti inumani, obblighi costituzionali e internazionali.
  • Vita privata e familiare: ancora tutelata secondo l'art. 8 CEDU (Cass. 29593/2025).
  • Procedura: tramite la Commissione territoriale, non più direttamente in Questura.
  • Permesso: biennale, rinnovabile, consente di lavorare.
  • Conversione: in permesso per lavoro esclusa dal 2023.

I presupposti

Art. 19, c. 1.1, D.Lgs. 286/1998

«Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.»

Il D.L. 20/2023 ha soppresso i periodi dell'art. 19, c. 1.1, che tutelavano espressamente la vita privata e familiare e la possibilità di chiedere la protezione direttamente al questore. La Cassazione ha però chiarito che il diritto al rispetto della vita privata e familiare continua a essere tutelato attraverso il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dell'art. 5, c. 6, TUI e all'art. 8 CEDU (Cass. 28162/2023 e 29593/2025): contano il radicamento in Italia, il lavoro, le relazioni familiari e sociali, la durata del soggiorno e ciò che la persona perderebbe con il rimpatrio.

Procedura, permesso e ricorso

AspettoRegolaNorma
Chi decideLa Commissione territoriale, che trasmette gli atti al questore se respinge l'asilo ma ricorrono i presuppostiArt. 32, c. 3, D.Lgs. 25/2008; art. 19, c. 1.2, TUI
PermessoBiennale, rinnovabile su parere della Commissione, consente di lavorareArt. 32, c. 3, D.Lgs. 25/2008
ConversioneEsclusa dall'elenco dei permessi convertibili in lavoro dal 2023Art. 6, c. 1-bis, TUI
Gravi malattiePermesso per cure mediche se la patologia non è curabile nel Paese d'origineArt. 19, c. 2, lett. d-bis, TUI
RicorsoSezione specializzata del tribunale, con le regole del ricorso sull'asiloArt. 35 D.Lgs. 25/2008; art. 3 D.L. 13/2017

Il ricorso segue i termini e le regole illustrati nella pagina sul ricorso contro il diniego di asilo. Per chi ha famiglia in Italia si vedano anche i divieti di espulsione illustrati nella pagina su espulsione e familiari italiani.

  1. Raccontare in Commissione anche la vita costruita in Italia, non solo i rischi nel Paese.
  2. Documentare lavoro, contratti, casa, corsi, relazioni e figli.
  3. Chiedere copia del verbale e della videoregistrazione del colloquio.
  4. Ricorrere nei termini se la protezione speciale è negata.
  5. Preparare per tempo il rinnovo del permesso con documenti aggiornati.

Domande frequenti

Dopo il decreto del 2023 la protezione speciale esiste ancora?
Sì. Il D.L. 20/2023 ha eliminato dall'art. 19, c. 1.1, TUI i riferimenti espliciti alla vita privata e familiare, ma resta il divieto di allontanamento verso Paesi in cui si rischiano torture o trattamenti inumani e quando ricorrono obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, c. 6, TUI). La Cassazione ha stabilito che anche dopo il 2023 lo straniero ha diritto alla protezione complementare quando ricorrono i presupposti di tutela della vita privata e familiare secondo l'art. 8 CEDU (Cass. 29593/2025).
Come si chiede la protezione speciale?
Oggi si ottiene nell'ambito della domanda di protezione internazionale: se la Commissione territoriale respinge l'asilo e la protezione sussidiaria ma riconosce i presupposti dell'art. 19, c. 1 o 1.1, TUI, trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso (art. 32, c. 3, D.Lgs. 25/2008). La possibilità di chiederla direttamente al questore è stata soppressa nel 2023.
Che permesso si ottiene e si può convertire?
Un permesso biennale con la dicitura «protezione speciale», rinnovabile previo parere della Commissione territoriale, che consente di lavorare (art. 32, c. 3, D.Lgs. 25/2008). Dal 2023 non figura più tra i permessi convertibili in permesso per lavoro (art. 6, c. 1-bis, TUI), salvo le regole transitorie per quelli rilasciati in precedenza.
La Commissione me l'ha negata: posso ricorrere?
Sì. Il ricorso contro il diniego della protezione speciale si propone davanti alla sezione specializzata del tribunale, anche quando la Commissione ha riconosciuto solo una forma minore di protezione, con i termini e le regole del ricorso contro il diniego di asilo (art. 35 D.Lgs. 25/2008; art. 3 D.L. 13/2017). Nel ricorso conviene documentare lavoro, casa, relazioni, figli, percorsi di formazione e anni di permanenza.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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