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ProceduraImmigrazione e cittadinanza · Protezione internazionale: i ricorsi

Il ricorso contro il trasferimento in un altro Stato (procedura Dublino)

Chi chiede asilo in Italia dopo essere passato da un altro Paese europeo, o dopo avervi presentato una domanda, può ricevere una decisione di trasferimento verso lo Stato ritenuto competente. Dal 12 giugno 2026 il vecchio regolamento Dublino III è sostituito dal regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che limita i motivi di ricorso e impone termini brevi. Questa pagina spiega chi decide, entro quando e davanti a chi ricorrere, come ottenere la sospensione del trasferimento e quali motivi si possono far valere.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Regolamento: dal 12 giugno 2026 si applica il Reg. (UE) 2024/1351.
  • Termine: per prudenza ricorrere entro 21 giorni dalla notifica.
  • Sospensione: va chiesta nel ricorso; fino alla decisione niente trasferimento.
  • Motivi: trattamenti inumani, fatti sopravvenuti, regole su famiglia e minori.
  • Decisione: entro 60 giorni, poi cassazione.

Chi decide e il termine per ricorrere

La decisione sullo Stato competente è presa dall'Unità AMMR del Ministero dell'interno, che ha sostituito la vecchia Unità Dublino (art. 3, c. 3, D.Lgs. 25/2008, come modificato dal D.L. 100/2026). Contro la decisione di trasferimento si ricorre alla sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale, con rito camerale (c. 3-bis; art. 3, c. 1, lett. e-bis, D.L. 13/2017).

Art. 43, par. 2, Reg. (UE) 2024/1351

«Gli Stati membri stabiliscono un termine di almeno una settimana ma non superiore a tre settimane a decorrere dalla notifica di una decisione di trasferimento entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo a norma del paragrafo 1.»

Il testo del D.Lgs. 25/2008 prevede ancora trenta giorni (art. 3, c. 3-ter), un termine più lungo di quello massimo consentito dal regolamento europeo applicabile dal 12 giugno 2026. In attesa di un coordinamento, la scelta prudente è depositare il ricorso, con l'istanza di sospensione, entro tre settimane dalla notifica.

Sospensione, motivi e decisione

AspettoRegolaFonte
SospensioneIstanza da proporre con il ricorso; trasferimento sospeso fino alla decisione; decreto entro 5 giorni, poi note e conferma o revocaArt. 3, c. 3-quater e 3-octies, D.Lgs. 25/2008
Senza istanzaIl ricorso non sospende il trasferimentoArt. 43, par. 3, Reg. 2024/1351
MotiviRischio di trattamenti inumani o degradanti; circostanze successive decisive; regole su minori, familiari e persone a caricoArt. 43, par. 1, Reg. 2024/1351
IstruttoriaL'amministrazione deposita nota e prove entro 15 giorni; il ricorrente replica entro i 10 successiviArt. 3, c. 3-quinquies e 3-sexies
DecisioneCamera di consiglio, udienza solo se necessaria, decreto entro 60 giorni non reclamabileArt. 3, c. 3-septies
Cassazione30 giorni dalla comunicazione, procura successiva al decretoArt. 3, c. 3-septies

Il procedimento è urgente in ogni grado e non si ferma nel periodo feriale (art. 3, c. 3-novies e 3-decies). Se la domanda di protezione viene poi esaminata in Italia, contro l'eventuale diniego si veda la pagina sul ricorso contro il diniego di asilo; per il trattenimento si veda la pagina sul trattenimento nel CPR.

  1. Annotare subito la data di notifica della decisione di trasferimento.
  2. Raccogliere prove su familiari in Italia, minori, salute e condizioni nel Paese di destinazione.
  3. Depositare ricorso e istanza di sospensione entro 21 giorni.
  4. Chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
  5. Replicare alle note dell'amministrazione nei 10 giorni previsti.

Domande frequenti

Entro quanto tempo devo ricorrere contro il trasferimento?
Il testo nazionale indica trenta giorni dalla notifica (art. 3, c. 3-ter, D.Lgs. 25/2008), ma il regolamento (UE) 2024/1351, applicabile dal 12 giugno 2026, impone agli Stati un termine compreso tra una e tre settimane (art. 43, par. 2). Finché la norma italiana non sarà coordinata, per prudenza conviene depositare il ricorso entro ventuno giorni dalla notifica.
Il ricorso blocca il trasferimento?
Solo se con il ricorso si chiede la sospensione: in quel caso il trasferimento è sospeso automaticamente fino alla decisione sull'istanza, che il giudice adotta con decreto entro cinque giorni (art. 3, c. 3-quater e 3-octies, D.Lgs. 25/2008). Senza istanza di sospensione il ricorso non impedisce il trasferimento (art. 43, par. 3, Reg. UE 2024/1351).
Quali motivi posso far valere?
Il nuovo regolamento limita il ricorso a tre ipotesi: il rischio effettivo di trattamenti inumani o degradanti nello Stato di destinazione, circostanze sopravvenute alla decisione e decisive per applicare correttamente il regolamento, e la violazione delle regole su minori, familiari e persone a carico per chi viene preso in carico (art. 43, par. 1, Reg. UE 2024/1351). Vanno quindi documentati bene i legami familiari e le condizioni nel Paese di destinazione.
Quanto dura il giudizio?
Il tribunale decide in camera di consiglio, con udienza solo se necessaria, entro sessanta giorni dal ricorso e con decreto non reclamabile; contro il decreto si può ricorrere in cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione, con procura rilasciata dopo il decreto (art. 3, c. 3-septies, D.Lgs. 25/2008). Il procedimento è urgente e non è sospeso nel periodo feriale.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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