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ProceduraImmigrazione e cittadinanza · Protezione internazionale: i ricorsi

Il ricorso contro il diniego della Commissione territoriale

Quando la Commissione territoriale respinge la domanda di protezione internazionale, o riconosce solo una protezione minore, si può ricorrere al tribunale, sezione specializzata in immigrazione. Dal 12 giugno 2026, con l'applicazione del patto europeo su migrazione e asilo, il D.L. 100/2026 ha riscritto termini e regole sulla sospensione: nella maggior parte dei casi il ricorso blocca l'allontanamento, ma in alcuni casi bisogna chiedere espressamente al giudice di poter restare. Questa pagina spiega termini, sospensione, svolgimento del giudizio, decisione e cassazione.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Termine: 30 giorni; 7 o 5 giorni nei casi speciali.
  • Giudice: sezione specializzata del tribunale.
  • Sospensione: automatica, salvo i casi previsti dal regolamento UE.
  • Decisione: entro 8 mesi, senza reclamo.
  • Cassazione: entro 30 giorni dalla comunicazione.

Termini e sospensione dopo il patto europeo

Art. 35-bis, c. 3, D.Lgs. 25/2008

«La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.»

SituazioneTermine per ricorrereSospensione
Procedura ordinaria30 giorni (60 da un Paese terzo)Automatica
Casi dell'art. 67, par. 7, lett. a, Reg. UE 2024/13487 giorniSecondo i casi dell'art. 68, par. 3
Casi dell'art. 68, par. 3, Reg. UE 2024/1348Termine del casoIstanza per restare con il ricorso; decisione entro 10 giorni
Procedura di frontiera5 giorniNon automatica, salvo minori non accompagnati; istanza per restare

Il ricorso si propone anche quando la Commissione ha riconosciuto solo la protezione sussidiaria o speciale (art. 35 D.Lgs. 25/2008) e va depositato alla sezione specializzata del tribunale del luogo in cui ha sede la Commissione (artt. 3 e 4 D.L. 13/2017). Le regole attuali sono quelle del D.L. 100/2026, che ha adeguato la procedura al regolamento (UE) 2024/1348 applicabile dal 12 giugno 2026.

Il giudizio e la cassazione

Il procedimento è camerale e urgente, senza sospensione feriale: la Commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio e tutta la documentazione, e l'udienza si fissa solo quando serve ascoltare il richiedente, chiedere chiarimenti o assumere prove, o nei casi in cui la legge la impone (art. 35-bis, c. 8-11 e 14-15). Il tribunale decide entro otto mesi, quattro nei casi del termine di sette giorni, con decreto non reclamabile (c. 13). Contro il decreto è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione, con procura rilasciata dopo il decreto; la sospensione del decreto si chiede entro cinque giorni. Il ricorrente è di regola ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ma nei casi dell'art. 67, par. 7, lett. a, il rigetto integrale può comportarne la revoca se il ricorso è manifestamente infondato (c. 17). Sulla protezione speciale si veda la pagina dedicata alla protezione speciale.

  1. Annotare la data di notifica e verificare quale termine si applica.
  2. Chiedere subito copia del verbale e della videoregistrazione del colloquio.
  3. Depositare il ricorso con l'eventuale istanza per restare.
  4. Raccogliere prove e informazioni aggiornate sul Paese di origine.
  5. Chiedere motivatamente l'udienza se serve essere ascoltati.

Domande frequenti

Entro quanto tempo si ricorre contro il diniego?
Di regola entro trenta giorni dalla notifica, sessanta se il ricorrente si trova in un Paese terzo (art. 35-bis, c. 2, D.Lgs. 25/2008). Nei casi indicati dall'art. 67, par. 7, lett. a, del regolamento (UE) 2024/1348 il termine è di sette giorni (c. 2-bis), e nella procedura di frontiera di cinque giorni (art. 35-ter). Conviene rivolgersi subito a un avvocato, anche con il patrocinio a spese dello Stato.
Durante il ricorso posso essere rimpatriato?
Di regola no: il ricorso sospende l'efficacia della decisione della Commissione (art. 35-bis, c. 3). Nei casi previsti dall'art. 68, par. 3, del regolamento europeo la sospensione non è automatica: bisogna chiedere nel ricorso stesso di essere autorizzati a rimanere, e il giudice decide entro dieci giorni; fino alla scadenza del termine per l'istanza e, se proposta, fino alla decisione, il richiedente non può essere allontanato, salvo eccezioni (c. 4-5).
Il giudice mi ascolterà?
Il procedimento si svolge in camera di consiglio sulla base della videoregistrazione del colloquio in Commissione; l'udienza è fissata se il giudice ritiene necessario ascoltare il richiedente o chiedere chiarimenti, se la videoregistrazione manca, se il ricorso si fonda su fatti nuovi o se il richiedente la chiede motivatamente e il giudice la ritiene essenziale (art. 35-bis, c. 9-11).
Quanto dura il giudizio e che cosa succede dopo?
Il tribunale decide entro otto mesi dal ricorso, quattro nei casi con termine di sette giorni, con decreto non reclamabile che respinge o riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria (art. 35-bis, c. 13). Contro il decreto si può ricorrere in cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione, con una procura rilasciata dopo il decreto; su istanza entro cinque giorni il giudice può sospenderne gli effetti.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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