In breve
- Il vettore risponde di perdita e avaria, salvo caso fortuito, vizi della merce o dell'imballaggio.
- Limite: 1 euro al chilo nei trasporti nazionali su strada; CMR per quelli internazionali.
- Senza limite se il danno è dovuto a dolo o colpa grave.
- Riserve: alla consegna; per i danni nascosti entro 8 giorni.
- Prescrizione: un anno, diciotto mesi fuori d'Europa.
La responsabilità del vettore
«Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.»
Se il vettore accetta la merce senza riserve, si presume che l'imballaggio non avesse vizi apparenti (art. 1693, c. 2). Il mittente, dal canto suo, deve indicare con esattezza destinatario, destinazione, natura, peso e quantità della merce e consegnare i documenti necessari: risponde dei danni causati da omissioni o inesattezze (art. 1683). Se il vettore consegna solo una parte della merce, resta responsabile per il resto, salvo provare le cause di esclusione (Cass. 9305/2015).
Quanto si ottiene
| Trasporto | Limite al risarcimento | Norma |
|---|---|---|
| Nazionale terrestre | 1 euro per chilo di peso lordo | Art. 1696, c. 2 |
| Internazionale su strada | Importo dell'art. 23, par. 3, della Convenzione CMR | Art. 1696, c. 2; L. 1621/1960 |
| Aereo, marittimo, fluviale, ferroviario | Limiti delle convenzioni o leggi applicabili | Art. 1696, c. 2 |
| Multimodale senza individuare la fase | 1 euro al chilo se nazionale, 3 euro se internazionale | Art. 1696, c. 3 |
| Dolo o colpa grave del vettore | Nessun limite | Art. 1696, ult. c. |
Il danno si calcola secondo il prezzo corrente della merce nel luogo e nel momento della riconsegna, e il valore si può provare anche con la fattura del venditore (Cass. 16554/2015). I limiti non si possono derogare a favore del vettore se non nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni; quello di 1 euro al chilo, introdotto nel 2006, non si applica ai contratti precedenti (Cass. 7201/2015). Chi spedisce merce di valore conviene che la assicuri o che dichiari il valore, se il contratto lo consente (si veda anche la pagina sulle clausole di limitazione della responsabilità).
Riserve, spedizioniere e prescrizione
Il ricevimento della merce senza riserve, insieme al pagamento di quanto dovuto al vettore, estingue le azioni derivanti dal contratto, salvo il dolo o la colpa grave del vettore; restano salve le azioni per perdite parziali o avarie non riconoscibili alla consegna, se il danno è denunciato appena conosciuto e comunque entro otto giorni (art. 1698 c.c.). Lo spedizioniere, invece, è un mandatario che conclude i contratti di trasporto per il cliente e segue le sue istruzioni, senza obbligo di assicurare la merce salvo richiesta espressa; se esegue direttamente il trasporto, risponde come un vettore, con gli stessi limiti (artt. 1737-1741). I diritti derivanti dal trasporto e dalla spedizione si prescrivono in un anno, o in diciotto mesi se il trasporto inizia o termina fuori d'Europa (art. 2951; si veda la tabella delle prescrizioni). Per i trasporti con l'estero si veda anche la pagina sui contratti internazionali.
- Controllare la merce alla consegna e annotare le riserve sul documento di trasporto.
- Fotografare imballaggi e danni prima di aprire o spostare i colli.
- Denunciare i danni nascosti per iscritto entro otto giorni.
- Documentare il valore con fatture e listini.
- Agire entro un anno, dopo aver messo in mora vettore o spedizioniere.
Domande frequenti
Il corriere ha perso un pacco: quanto mi deve?
Ho firmato la ricevuta senza riserve: posso ancora reclamare?
Che differenza c'è tra spedizioniere e vettore?
Entro quando devo fare causa al vettore?
Fonti normative
- Art. 1693 c.c. — Responsabilità per perdita e avaria
- Art. 1696 c.c. — Limiti al risarcimento
- Art. 1698 c.c. — Estinzione dell'azione
- Art. 1741 c.c. — Spedizioniere vettore
- Art. 2951 c.c. — Prescrizione in materia di trasporto
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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