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IstitutoSocietà e impresa · Contratti commerciali

Trasporto e spedizione: merce persa o danneggiata

Quando una spedizione arriva danneggiata o non arriva affatto, la legge dà a chi ha spedito o ricevuto la merce un'azione contro il vettore, ma con limiti precisi: un risarcimento massimo per chilo, l'obbligo di fare riserve alla consegna, termini molto brevi per denunciare i danni nascosti e una prescrizione di un solo anno. Diverso è il ruolo dello spedizioniere, che organizza il trasporto per conto del cliente e risponde come vettore solo se lo esegue lui. Questa pagina spiega come funziona la responsabilità e che cosa fare per non perdere i propri diritti.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Il vettore risponde di perdita e avaria, salvo caso fortuito, vizi della merce o dell'imballaggio.
  • Limite: 1 euro al chilo nei trasporti nazionali su strada; CMR per quelli internazionali.
  • Senza limite se il danno è dovuto a dolo o colpa grave.
  • Riserve: alla consegna; per i danni nascosti entro 8 giorni.
  • Prescrizione: un anno, diciotto mesi fuori d'Europa.

La responsabilità del vettore

Art. 1693, c. 1, c.c.

«Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.»

Se il vettore accetta la merce senza riserve, si presume che l'imballaggio non avesse vizi apparenti (art. 1693, c. 2). Il mittente, dal canto suo, deve indicare con esattezza destinatario, destinazione, natura, peso e quantità della merce e consegnare i documenti necessari: risponde dei danni causati da omissioni o inesattezze (art. 1683). Se il vettore consegna solo una parte della merce, resta responsabile per il resto, salvo provare le cause di esclusione (Cass. 9305/2015).

Quanto si ottiene

TrasportoLimite al risarcimentoNorma
Nazionale terrestre1 euro per chilo di peso lordoArt. 1696, c. 2
Internazionale su stradaImporto dell'art. 23, par. 3, della Convenzione CMRArt. 1696, c. 2; L. 1621/1960
Aereo, marittimo, fluviale, ferroviarioLimiti delle convenzioni o leggi applicabiliArt. 1696, c. 2
Multimodale senza individuare la fase1 euro al chilo se nazionale, 3 euro se internazionaleArt. 1696, c. 3
Dolo o colpa grave del vettoreNessun limiteArt. 1696, ult. c.

Il danno si calcola secondo il prezzo corrente della merce nel luogo e nel momento della riconsegna, e il valore si può provare anche con la fattura del venditore (Cass. 16554/2015). I limiti non si possono derogare a favore del vettore se non nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni; quello di 1 euro al chilo, introdotto nel 2006, non si applica ai contratti precedenti (Cass. 7201/2015). Chi spedisce merce di valore conviene che la assicuri o che dichiari il valore, se il contratto lo consente (si veda anche la pagina sulle clausole di limitazione della responsabilità).

Riserve, spedizioniere e prescrizione

Il ricevimento della merce senza riserve, insieme al pagamento di quanto dovuto al vettore, estingue le azioni derivanti dal contratto, salvo il dolo o la colpa grave del vettore; restano salve le azioni per perdite parziali o avarie non riconoscibili alla consegna, se il danno è denunciato appena conosciuto e comunque entro otto giorni (art. 1698 c.c.). Lo spedizioniere, invece, è un mandatario che conclude i contratti di trasporto per il cliente e segue le sue istruzioni, senza obbligo di assicurare la merce salvo richiesta espressa; se esegue direttamente il trasporto, risponde come un vettore, con gli stessi limiti (artt. 1737-1741). I diritti derivanti dal trasporto e dalla spedizione si prescrivono in un anno, o in diciotto mesi se il trasporto inizia o termina fuori d'Europa (art. 2951; si veda la tabella delle prescrizioni). Per i trasporti con l'estero si veda anche la pagina sui contratti internazionali.

  1. Controllare la merce alla consegna e annotare le riserve sul documento di trasporto.
  2. Fotografare imballaggi e danni prima di aprire o spostare i colli.
  3. Denunciare i danni nascosti per iscritto entro otto giorni.
  4. Documentare il valore con fatture e listini.
  5. Agire entro un anno, dopo aver messo in mora vettore o spedizioniere.

Domande frequenti

Il corriere ha perso un pacco: quanto mi deve?
Il vettore risponde della perdita, salvo che provi il caso fortuito, i vizi della merce o dell'imballaggio o il fatto del mittente o del destinatario (art. 1693 c.c.). Il danno si calcola al prezzo corrente della merce nel luogo e nel momento della riconsegna, ma nei trasporti nazionali su strada non può superare 1 euro per ogni chilo di peso lordo, e nei trasporti internazionali su strada il limite della Convenzione CMR (art. 1696). Il limite non vale se la perdita è dovuta a dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti.
Ho firmato la ricevuta senza riserve: posso ancora reclamare?
Per i danni visibili, di regola no: il ricevimento senza riserve con il pagamento di quanto dovuto estingue le azioni contro il vettore, salvo dolo o colpa grave (art. 1698 c.c.). Restano però le azioni per perdita parziale o avaria non riconoscibili alla consegna, purché il danno sia denunciato appena scoperto e comunque entro otto giorni dal ricevimento. La riserva può essere fatta in qualsiasi forma idonea, ma conviene scriverla sul documento di consegna (Cass. 7463/1990).
Che differenza c'è tra spedizioniere e vettore?
Il vettore esegue il trasporto. Lo spedizioniere è un mandatario che si obbliga a concludere per il cliente uno o più contratti di trasporto e a svolgere le operazioni accessorie, seguendo le sue istruzioni; non deve assicurare la merce se il cliente non glielo chiede (artt. 1737 e 1739 c.c.). Se però esegue il trasporto con mezzi propri o altrui, ha gli obblighi e i diritti del vettore e si applicano i limiti di risarcimento dell'art. 1696 (art. 1741).
Entro quando devo fare causa al vettore?
I diritti derivanti dal contratto di trasporto e di spedizione si prescrivono in un anno, o in diciotto mesi se il trasporto inizia o finisce fuori d'Europa; il termine decorre dalla riconsegna o dal giorno in cui la merce avrebbe dovuto essere riconsegnata, oppure dal sinistro (art. 2951 c.c.). È un termine breve: conviene mettere in mora il vettore per iscritto subito dopo la scoperta del danno.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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