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ProceduraDiritto penale · Reati stradali

Il cellulare alla guida dopo la riforma del codice della strada

Una telefonata con il telefono all'orecchio, un messaggio scritto al semaforo, lo smartphone in mano per cambiare musica: dal 14 dicembre 2024 la violazione costa da 250 a 1.000 euro e comporta sempre la sospensione della patente, ritirata subito dall'agente. Non è un reato, ma le conseguenze sono pesanti, soprattutto per chi ha pochi punti o ripete la violazione. Questa pagina spiega che cosa è vietato e che cosa è consentito, le sanzioni, la sospensione breve legata ai punti e come si fa ricorso.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Vietato: telefono, tablet o computer in mano durante la guida, anche al semaforo.
  • Consentito: viva voce e auricolare senza usare le mani.
  • Sanzione: da 250 a 1.000 euro, 5 punti, sospensione da 15 giorni a 2 mesi.
  • Recidiva in due anni: da 350 a 1.400 euro, 10 punti, sospensione da 1 a 3 mesi.
  • Ricorso: 60 giorni al prefetto o 30 al giudice di pace.

Che cosa è vietato

Art. 173, c. 2, CdS

«È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore [...]. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.»

Il divieto riguarda ogni uso che allontana le mani dal volante: telefonare con il telefono in mano, scrivere o leggere messaggi, usare applicazioni. Vale anche a veicolo fermo al semaforo rosso, perché la sosta imposta dalla circolazione è una fase della guida (Cass. 23331/2020). La violazione non è un reato ma un illecito amministrativo; se però la distrazione causa un incidente con feriti o morti, il comportamento pesa nel giudizio penale (si veda la pagina sulla responsabilità penale per incidente stradale).

Le sanzioni dopo la riforma

CasoSanzionePuntiSospensione
Prima violazioneDa 250 a 1.000 euro5Da 15 giorni a 2 mesi
Altra violazione nel biennioDa 350 a 1.400 euro10Da 1 a 3 mesi
Saldo punti tra 10 e 19In più: sospensione breve di 7 giorni (14 se c'è incidente)Art. 218-ter
Saldo punti sotto 10In più: sospensione breve di 15 giorni (30 se c'è incidente)Art. 218-ter

Le sanzioni sono quelle dell'art. 173, c. 3-bis, CdS e della tabella dei punteggi dell'art. 126-bis, come modificati dalla L. 177/2024 (si veda la pagina sulla riforma del codice della strada). Il pagamento in misura ridotta è pari al minimo, 250 euro, entro sessanta giorni; lo sconto del 30% per chi paga entro cinque giorni non spetta, perché è prevista la sospensione della patente (art. 202). Guidare durante la sospensione è una violazione autonoma e grave (si veda la pagina sulla guida con patente sospesa).

Ritiro della patente e ricorso

L'agente ritira la patente e la invia entro cinque giorni alla prefettura, che nei quindici giorni successivi emana l'ordinanza con la durata della sospensione, calcolata dal giorno del ritiro; se l'ordinanza non arriva nei termini, si può chiedere la restituzione. Entro quindici giorni dal ritiro, se la violazione non ha causato un incidente, si può chiedere al prefetto un permesso di guida per ragioni di lavoro o di assistenza, per non oltre tre ore al giorno, che allunga la sospensione del doppio delle ore concesse (art. 218; si veda la pagina sulla sospensione della patente decisa dal prefetto). Contro il verbale si può fare ricorso al prefetto entro sessanta giorni (art. 203) oppure al giudice di pace entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica (art. 204-bis CdS; art. 7 D.Lgs. 150/2011; si veda la pagina sul ricorso contro una multa).

  1. Leggere il verbale: articolo contestato, descrizione del comportamento, ora e luogo.
  2. Annotare subito se il telefono era in un supporto, in viva voce o spento.
  3. Chiedere entro quindici giorni il permesso di guida per lavoro, se serve.
  4. Verificare il saldo punti sul Portale dell'automobilista per capire se scatta la sospensione breve.
  5. Scegliere tra ricorso al prefetto (60 giorni) e al giudice di pace (30 giorni), senza pagare prima.

Domande frequenti

Quanto costa la multa per il cellulare alla guida?
Da 250 a 1.000 euro, con la sospensione della patente da quindici giorni a due mesi e la perdita di 5 punti (art. 173, c. 3-bis, CdS, come modificato dalla L. 177/2024). Se la stessa persona ripete la violazione entro due anni, la sanzione va da 350 a 1.400 euro, la sospensione da uno a tre mesi e i punti persi sono 10. Poiché c'è la sospensione, non si applica lo sconto del 30% per il pagamento entro cinque giorni (art. 202).
La patente viene ritirata subito?
Sì. Quando è prevista la sospensione, l'agente ritira la patente sul posto e la trasmette entro cinque giorni alla prefettura; il prefetto, entro i quindici giorni successivi, emana l'ordinanza che fissa la durata, che decorre dal giorno del ritiro (art. 218 CdS). Se l'ordinanza non arriva nei termini, si può chiedere la restituzione. Entro quindici giorni dal ritiro, se non c'è stato un incidente, si può chiedere un permesso di guida per lavoro fino a tre ore al giorno, che allunga la sospensione.
Posso usare il telefono fermo al semaforo rosso?
No. Per la Cassazione la sosta al semaforo è una fase della circolazione strettamente legata alla guida, non una sosta vera e propria, e quindi il divieto vale anche a veicolo momentaneamente fermo (Cass. 23331/2020). Sono consentiti il viva voce e l'auricolare, se non richiedono l'uso delle mani e il conducente ha un udito adeguato da entrambe le orecchie (art. 173, c. 2).
Ho pochi punti sulla patente: cosa cambia?
Se al momento dell'accertamento il saldo è inferiore a venti punti, si aggiunge la sospensione breve dell'art. 218-ter CdS: sette giorni con un saldo tra dieci e diciannove punti, quindici giorni sotto i dieci, raddoppiati se il conducente ha provocato un incidente. La sospensione decisa dal prefetto decorre dalla fine di quella breve e si somma a essa (art. 218, c. 2).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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