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Che cos'è avvocato.co

avvocato.co è due cose: un elenco gratuito di avvocati che assistono i clienti in lingua italiana, in Italia e all'estero, e una raccolta di guide al diritto italiano, una per problema, scritte partendo dal testo delle norme e aggiornate con la data di verifica in cima a ogni pagina. Non è uno studio legale, non vende posizioni nell'elenco e non dà consulenza: serve a capire come funziona una procedura prima di parlare con un avvocato, e a trovarne uno. Questa pagina spiega come sono fatte le guide, quali fonti si usano, che cosa il sito non fa e come si segnala un errore.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Due cose: un elenco gratuito di avvocati che assistono in italiano e guide al diritto italiano, una per problema.
  • Gratuito: nessun pagamento per l'inserimento né per la posizione; l'iscrizione la chiede il professionista, dopo la verifica dell'albo.
  • Fonti: ogni pagina indica la data di verifica e le norme citate, con il collegamento al testo vigente su normattiva.
  • Che cosa non è: non è uno studio legale, non dà pareri, non valuta né classifica i professionisti, non usa cookie né pubblicità.
  • Correzioni: benvenute all'indirizzo della pagina «Chiedi l'iscrizione»; la data di verifica viene aggiornata.

L'elenco

L'elenco raccoglie avvocati abilitati che assistono i clienti in lingua italiana, in qualsiasi paese. È gratuito e lo resta: non ci sono posizioni in vendita, profili in evidenza a pagamento, abbonamenti o percentuali sulle pratiche. L'iscrizione la chiede il professionista in prima persona, e prima della pubblicazione serve un elemento da cui risulti l'iscrizione all'albo o al registro professionale della giurisdizione in cui esercita: in Italia l'Ordine, all'estero il registro del bar competente. Non è richiesta una forma particolare, vale tutto ciò che consente il riscontro, dalla richiesta inviata dalla casella ufficiale dello studio al numero di iscrizione con il foro, al collegamento alla pagina del registro pubblico. Ogni scheda distingue sempre due etichette diverse e non le confonde: l'iscrizione a un Ordine italiano, con l'anno, e l'abilitazione in una giurisdizione straniera, che non presuppone alcun titolo italiano; chi non ha almeno una delle due non viene pubblicato. I settori indicati nelle schede sono i tredici settori di specializzazione forense del decreto ministeriale 12 agosto 2015 n. 144, non categorie inventate: dichiarare un settore significa esercitarvi, non possedere il titolo di avvocato specialista, che è un titolo formale rilasciato dal Consiglio nazionale forense e che la scheda indica espressamente quando c'è. I dettagli sono nelle pagine criteri di inserimento e chiedi l'iscrizione.

Le guide

Le guide sono organizzate per problema, non per articolo di codice: una pagina per «mi hanno licenziato», «ho ricevuto una cartella», «voglio separarmi», non per «art. 2103 c.c.». Ognuna segue la stessa struttura: che cosa dice la norma, con il testo dell'articolo che conta; che cosa succede in concreto, con termini, importi e passaggi; una tabella con i numeri, perché le scadenze e le soglie sono ciò che si dimentica; l'elenco delle cose da fare; le domande che arrivano più spesso. In cima a ogni pagina c'è la data di verifica, in fondo l'elenco delle norme citate con il collegamento al testo ufficiale, così che chi legge possa controllare. Le sentenze sono citate con numero e anno quando sono la ragione per cui la regola è quella che è, non per ornamento; gli importi e le soglie sono riportati come li scrivono le fonti, senza arrotondamenti. Le guide sono collegate tra loro: ogni pagina rimanda a quelle vicine, ogni specializzazione ha il suo elenco e l'indice A-Z le contiene tutte.

Il metodo e le fonti

Tipo di informazioneFonte usataPrecauzione
NormeTesto vigente su normattiva, con le note di aggiornamentoDiversi articoli risultano abrogati da testi unici che si applicano dal 1° gennaio 2027: fino ad allora vale il testo precedente, e la pagina lo dice
Riforme recentiGazzetta Ufficiale e disposizioni transitorie del provvedimentoSi indica la data di entrata in vigore e quella di applicazione, che spesso non coincidono
GiurisprudenzaBanche dati pubbliche e raccolte di massimeSi citano numero, anno e, quando serve, la sezione; le decisioni superate non si citano come vigenti
Dati e statisticheRelazioni e tabelle ufficiali (ministeri, Consiglio di Stato, autorità)Si indica il documento e l'anno dei dati
Importi, tariffe, contributiDecreti ministeriali e provvedimenti che li fissanoSi riporta l'importo esatto con la fonte e la decorrenza

La precauzione della prima riga non è teorica: nel 2026 molte norme fiscali, dal monitoraggio dei conti esteri alle sanzioni, dal processo tributario all'accertamento, sono state raccolte in testi unici che entrano in vigore ma si applicano dal 2027; chi legge l'intestazione «articolo abrogato» crede che la regola non esista più, mentre per l'anno in corso si applica ancora. Per questo le pagine indicano, dove serve, sia la norma di oggi sia l'articolo che la sostituirà e da quando. Come si trovano e si leggono le fonti è spiegato nella pagina su come si cerca una legge.

Che cosa il sito non fa

Non è uno studio legale, non offre consulenza e non instaura un rapporto professionale con chi lo consulta: consultare l'elenco o le guide non crea un rapporto avvocato-cliente con nessuno. Non dà pareri sul caso di chi legge, perché ogni caso ha i suoi fatti e le sue date. Non consiglia un professionista piuttosto che un altro, non pubblica recensioni, punteggi o classifiche e non raccoglie valutazioni dei clienti. Non riceve compensi per l'inserimento, per la posizione nell'elenco o per i contatti. Non usa cookie, non profila i visitatori e non ospita pubblicità né servizi di analisi di terzi. Non sostituisce la verifica dell'abilitazione: prima di conferire un incarico è sempre opportuno controllare l'iscrizione presso l'Ordine o l'autorità competente, anche perché un'abilitazione può cessare o essere sospesa in qualsiasi momento. Il quadro completo è nella pagina note legali.

Correzioni e aggiornamenti

  1. Errori e norme cambiate: scriva all'indirizzo indicato nella pagina chiedi l'iscrizione, con il collegamento alla pagina e, se possibile, la fonte (articolo aggiornato, sentenza, provvedimento).
  2. Che cosa succede: la correzione viene fatta e la data di verifica in cima alla pagina viene aggiornata, così chi legge sa a quando risale il controllo.
  3. Schede dell'elenco: ogni professionista può chiedere in qualsiasi momento la modifica o la rimozione della propria scheda, anche senza motivare.
  4. Nuove pagine: le guide sono aggiunte per aree e specializzazioni; le richieste di argomenti sono benvenute allo stesso indirizzo.

Un elenco che non si vende e guide che citano le fonti: il resto lo fa l'avvocato che sceglierà. I criteri per sceglierlo sono nella pagina su come scegliere un avvocato; quanto costa nella pagina su quanto costa un avvocato; come verificare che sia davvero abilitato nella pagina su verificare l'iscrizione all'albo; che cosa significa il titolo di specialista nella pagina sull'avvocato specialista.

Domande frequenti

L'iscrizione all'elenco si paga?
No. L'inserimento è gratuito, ora e in seguito, e nessuna posizione si acquista: l'ordine in cui compaiono le schede non dipende da pagamenti. L'iscrizione la chiede il professionista in prima persona e viene pubblicata dopo la verifica dell'iscrizione all'albo o al registro professionale della giurisdizione in cui esercita.
Le guide valgono come consulenza?
No. Descrivono che cosa dicono la legge, la giurisprudenza e la prassi alla data di verifica indicata sulla pagina, con le fonti; non sono un parere sul suo caso e non tengono conto dei suoi fatti. Prima di decidere qualcosa parli con un avvocato: se non ne ha uno, l'elenco serve proprio a questo.
Come sono verificate le norme citate?
Ogni articolo è letto nel testo vigente su normattiva, note di aggiornamento comprese. È una precauzione necessaria: diversi articoli risultano formalmente abrogati da testi unici che entrano in vigore nel 2027, e chi legge solo l'intestazione crede che la norma non esista più, mentre fino a quella data si applica ancora. Quando una riforma è approvata ma non ancora applicabile, la pagina lo dice con la data.
Ho trovato un errore o una norma cambiata.
Lo segnali all'indirizzo indicato nella pagina «Chiedi l'iscrizione», indicando la pagina e possibilmente la fonte (l'articolo aggiornato, la sentenza, il provvedimento). Le correzioni vengono fatte e la data di verifica in cima alla pagina viene aggiornata.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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