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ReatoDiritto penale · Edilizia, ambiente e animali

Caccia abusiva e bracconaggio (art. 30 L. 157/1992)

Cacciare a stagione chiusa o in un parco, abbattere un rapace o un camoscio, catturare cardellini con le reti, sparare dall'auto: la legge sulla caccia prevede una serie di contravvenzioni, alle quali si aggiungono la confisca delle armi e la sospensione o la revoca della licenza di porto di fucile, anche quando il reato si estingue con l'oblazione. Per le specie protette dalle direttive europee c'è anche un reato del codice penale. Questa pagina spiega le principali fattispecie, le pene, le conseguenze sulla licenza e che cosa fare dopo un controllo.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Contravvenzioni: arresto e/o ammenda secondo la condotta.
  • Specie protette: pene più alte, anche nel codice penale.
  • Armi: sequestro immediato, confisca obbligatoria nei casi più gravi.
  • Licenza: sospensione o revoca anche dopo l'oblazione.
  • Non è furto: esclusi gli articoli sul furto.

Le principali contravvenzioni

CondottaPenaArt. 30, c. 1
Caccia in periodo di divieto generaleArresto da 3 mesi a 1 anno o ammendaLett. a
Abbattimento, cattura o detenzione di specie particolarmente protetteArresto da 2 a 8 mesi o ammendaLett. b
Orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardoArresto da 3 mesi a 1 anno e ammendaLett. c
Orso bruno marsicanoArresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 4.000 a 10.000 euroLett. c-bis
Caccia in parchi, riserve, oasi, zone di ripopolamentoArresto fino a 6 mesi e ammendaLett. d
UccellagioneArresto fino a 1 anno o ammendaLett. e
Specie non cacciabili, fringillidi oltre cinque, mezzi o richiami vietatiAmmendaLett. h
Sparo da autoveicoli, natanti o aeromobiliArresto fino a 3 mesi o ammendaLett. i

Sono punite anche la caccia nei giorni di silenzio venatorio, l'abbattimento della fauna stanziale alpina protetta e il commercio di fauna selvatica, con pene raddoppiate se riguarda le specie protette (art. 30, c. 1, lett. f, g e l). A questi fatti non si applicano le norme sul furto (art. 30, c. 3). Per le specie protette dalle direttive europee si aggiunge il reato dell'art. 727-bis c.p., punito con l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda fino a 8.000 euro, che concorre con la legge sulla caccia (Cass. 30584/2025).

Art. 28, c. 2, L. 157/1992

«Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.»

Licenza, oblazione e difesa

Le contravvenzioni punite con arresto o ammenda in alternativa consentono l'oblazione, che estingue il reato (art. 162-bis c.p.); non è possibile quando le pene sono congiunte, come per i grandi mammiferi protetti e la caccia nei parchi. Anche dopo l'oblazione il questore adotta i provvedimenti sulla licenza: sospensione da uno a tre anni per la caccia in periodo di divieto, le specie protette, i parchi e lo sparo da veicoli; revoca con divieto di rilascio per dieci anni per i grandi mammiferi protetti e l'uccellagione; esclusione definitiva in caso di recidiva nei casi più gravi (art. 32, c. 1 e 2). Se l'oblazione non è ammessa o non è pagata entro trenta giorni, il questore può sospendere cautelativamente la licenza (art. 32, c. 3). Sulle armi si veda anche la pagina sul porto abusivo di armi.

  1. Leggere il verbale di sequestro e l'elenco di armi, fauna e mezzi.
  2. Verificare calendario venatorio, zone e specie cacciabili del giorno.
  3. Valutare subito se l'oblazione è ammessa e conviene.
  4. Considerare gli effetti sulla licenza, che scattano anche con l'oblazione.
  5. Chiedere la restituzione di quanto non soggetto a confisca.

Domande frequenti

Ho cacciato a stagione chiusa: posso chiudere con l'oblazione?
Per la caccia in periodo di divieto generale la legge prevede in alternativa l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda (art. 30, c. 1, lett. a, L. 157/1992), quindi si può chiedere l'oblazione pagando la metà del massimo dell'ammenda (art. 162-bis c.p.). Attenzione però: anche quando l'oblazione è effettuata, il questore dispone la sospensione della licenza di porto di fucile da uno a tre anni (art. 32, c. 1 e 2).
Mi confiscano il fucile?
Al momento del controllo armi, fauna e mezzi di caccia vengono sequestrati, esclusi il cane e i richiami vivi autorizzati; in caso di condanna per la caccia in periodo di divieto, l'abbattimento di specie protette o dei grandi mammiferi indicati dalla legge, la caccia nei parchi o l'uccellagione, armi e mezzi sono sempre confiscati (art. 28, c. 2, L. 157/1992).
Che cosa rischia chi abbatte un orso o un camoscio?
Per orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo e muflone sardo l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda, congiunti; per l'orso bruno marsicano l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda (art. 30, c. 1, lett. c e c-bis). Oltre alla pena, la condanna comporta la revoca della licenza e il divieto di rilascio per dieci anni (art. 32). Con pene congiunte l'oblazione non è possibile.
Catturare cardellini è solo un illecito della legge sulla caccia?
No. Abbattere, catturare o detenere fringillidi in numero superiore a cinque è una contravvenzione della legge sulla caccia (art. 30, c. 1, lett. h), che concorre con il reato di uccisione, cattura o detenzione di specie animali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.; Cass. 30584/2025), punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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