In breve
- Contravvenzioni: arresto e/o ammenda secondo la condotta.
- Specie protette: pene più alte, anche nel codice penale.
- Armi: sequestro immediato, confisca obbligatoria nei casi più gravi.
- Licenza: sospensione o revoca anche dopo l'oblazione.
- Non è furto: esclusi gli articoli sul furto.
Le principali contravvenzioni
| Condotta | Pena | Art. 30, c. 1 |
|---|---|---|
| Caccia in periodo di divieto generale | Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda | Lett. a |
| Abbattimento, cattura o detenzione di specie particolarmente protette | Arresto da 2 a 8 mesi o ammenda | Lett. b |
| Orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo | Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda | Lett. c |
| Orso bruno marsicano | Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 4.000 a 10.000 euro | Lett. c-bis |
| Caccia in parchi, riserve, oasi, zone di ripopolamento | Arresto fino a 6 mesi e ammenda | Lett. d |
| Uccellagione | Arresto fino a 1 anno o ammenda | Lett. e |
| Specie non cacciabili, fringillidi oltre cinque, mezzi o richiami vietati | Ammenda | Lett. h |
| Sparo da autoveicoli, natanti o aeromobili | Arresto fino a 3 mesi o ammenda | Lett. i |
Sono punite anche la caccia nei giorni di silenzio venatorio, l'abbattimento della fauna stanziale alpina protetta e il commercio di fauna selvatica, con pene raddoppiate se riguarda le specie protette (art. 30, c. 1, lett. f, g e l). A questi fatti non si applicano le norme sul furto (art. 30, c. 3). Per le specie protette dalle direttive europee si aggiunge il reato dell'art. 727-bis c.p., punito con l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda fino a 8.000 euro, che concorre con la legge sulla caccia (Cass. 30584/2025).
«Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.»
Licenza, oblazione e difesa
Le contravvenzioni punite con arresto o ammenda in alternativa consentono l'oblazione, che estingue il reato (art. 162-bis c.p.); non è possibile quando le pene sono congiunte, come per i grandi mammiferi protetti e la caccia nei parchi. Anche dopo l'oblazione il questore adotta i provvedimenti sulla licenza: sospensione da uno a tre anni per la caccia in periodo di divieto, le specie protette, i parchi e lo sparo da veicoli; revoca con divieto di rilascio per dieci anni per i grandi mammiferi protetti e l'uccellagione; esclusione definitiva in caso di recidiva nei casi più gravi (art. 32, c. 1 e 2). Se l'oblazione non è ammessa o non è pagata entro trenta giorni, il questore può sospendere cautelativamente la licenza (art. 32, c. 3). Sulle armi si veda anche la pagina sul porto abusivo di armi.
- Leggere il verbale di sequestro e l'elenco di armi, fauna e mezzi.
- Verificare calendario venatorio, zone e specie cacciabili del giorno.
- Valutare subito se l'oblazione è ammessa e conviene.
- Considerare gli effetti sulla licenza, che scattano anche con l'oblazione.
- Chiedere la restituzione di quanto non soggetto a confisca.
Domande frequenti
Ho cacciato a stagione chiusa: posso chiudere con l'oblazione?
Mi confiscano il fucile?
Che cosa rischia chi abbatte un orso o un camoscio?
Catturare cardellini è solo un illecito della legge sulla caccia?
Fonti normative
- Art. 30 L. 157/1992 — Sanzioni penali
- Art. 28 L. 157/1992 — Poteri degli addetti alla vigilanza, sequestro e confisca
- Art. 32 L. 157/1992 — Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza
- Art. 727-bis c.p. — Uccisione o cattura di specie animali selvatiche protette
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Edilizia, ambiente e animaliIl maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) dopo la riforma 2025I delitti contro gli animali dopo la L. 82/2025: maltrattamento 6 mesi-2 anni e multa fino a 30.000, uccisione fino a 4 anni, abbandono, combattimenti, aggravanti.
- Edilizia, ambiente e animaliL'abbandono di animali e la detenzione in condizioni incompatibiliAbbandonare un animale o tenerlo in condizioni incompatibili: arresto fino a un anno o ammenda da 5.000 a 10.000 euro, aumento su strada, patente sospesa, cane in auto.
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzionePorto e detenzione abusiva di armi (L. 895/1967, artt. 697 e 699 c.p.)Arma comune non denunciata: delitto da 8 mesi a 5 anni e 4 mesi; porto in luogo pubblico da 1 anno e 4 mesi a 6 anni e 8 mesi.
- Il procedimento penaleL'oblazione nelle contravvenzioniOblazione ordinaria (un terzo del massimo dell'ammenda, è un diritto) e speciale (metà, a discrezione del giudice), termini, esclusioni, sicurezza sul lavoro e ambiente.
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- Edilizia, ambiente e animaliL'incendio boschivo (art. 423-bis c.p.) e l'incendio colposoIncendio boschivo doloso da 6 a 10 anni, colposo da 2 a 5, aggravanti, sterpaglie e pascoli, bruciare le stoppie, divieti nei periodi a rischio, aree bruciate.
- Edilizia, ambiente e animaliInquinamento ambientale e disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.)Inquinamento ambientale da 2 a 6 anni, disastro da 5 a 15, delitti colposi, novità del D.Lgs. 81/2026 (abusività, aggravanti), ravvedimento operoso e bonifica.
- Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)La particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) dopo Cartabia: pena minima fino a 2 anni, offesa tenue, condotta non abituale, reati esclusi, quando si chiede, casellario.